CUSTONACI – Attività estrattiva ed ambiente. Il deputato regionale Girolamo Fazio presenta una interrogazione e chiede la deroga al regime vincolistico nel bacino marmifero di Custonaci.

Redazione Prima Pagina Marsala
Redazione Prima Pagina Marsala
30 Giugno 2016 12:06
CUSTONACI – Attività estrattiva ed ambiente. Il deputato regionale Girolamo Fazio presenta una interrogazione e chiede la deroga al regime vincolistico nel bacino marmifero di Custonaci.

Nel bacino marmifero di Custonaci l’attività estrattiva delle cave convive con le misure di tutela ambientale dei siti rete natura 2000. Circostanza che nel tempo ha portato alla sovrapposizione di tutele vincolistiche derivanti da normative diverse (piano cave, vincoli paesaggistici, vincoli ambientali, vincoli urbanistici) ed alla limitazione delle aree di coltivazioni di cava a quelle già autorizzate.

Conseguenza che si riverbera sul piano economico con l’«impossibilità di programmazione dell'attività estrattiva futura poiché viene impedita di fatto l’individuazione di nuove aree di estrazione con conseguenti contrazione delle quantità di prodotto da immettere sul mercato e ricadute negative sul piano occupazionale diretto e dell’indotto».

Perché sia valutata la possibilità di «avviare una procedura di valutazione per attivare nel bacino marmifero di Custonaci le deroghe alle direttive di protezione ambientale relative ai siti Rete Natura 2000» il deputato regionale Girolamo Fazio ha presentato una interrogazione al Presidente della Regione, all’assessore alle Attività produttive e all’assessore all’Ambiente.

In particolare Fazio chiede l’applicazione dell’art. 16 della direttiva comunitaria “Habitat” ove si afferma che: «(...) gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15 (...) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica».

Secondo il deputato trapanese «al fine dell'ottenimento della prevista deroga» è necessario porre in rilievo «la specificità del territorio e dell’attività estrattiva che si pratica nel bacino di Custonaci da centinaia di anni» e avviare con la massima urgenza, così come fatto da altre regioni, «i procedimenti, anch'essi previsti (lo hanno già fatto le regioni Marche, Piemonte ed Emilia-Romagna, ndr), di variazione dei siti che sin dall'origine non avevano affatto le caratteristiche per essere individuate zone Sic e Zps».

L’interrogazione ha preso le mosse da uno studio del «Centro Studi Dino Grammatico» (che ha recentemente promosso la ristampa del volume «L’industria marmifera nella provincia di Trapani» edito nel 1963 del Prof. Angelo Bellanca e curata dall’Ing. Gioacchino Poma) e di un gruppo di imprenditori del settore coordinati da Nicola Incammisa che recentemente hanno fatto approdare il tema anche dinanzi alla Commissione Europea attraverso un precedente e collegato atto ispettivo.

INTERROGAZIONE

(risposta scritta)

N. 0000 – BACINO MARMIFERO DI CUSTONACI, ATTIVITA’ ESTRATTIVA E MISURE DI TUTELA AMBIENTALE DEI SITI RETE NATURA 2000. RICHIESTA DI ESAME PER UNA DEROGA A NORMA DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE HABITAT.

DESTINATARI:

Al Presidente della Regione, all'Assessore regionale per le attività produttive, all’Assessore regionale per il Territorio e l’Ambiente:

TESTO

premesso che gli Stati membri dell’Unione Europea sono chiamati ad individuare ed a classificare zone SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e zone ZPS (Zone di Protezione Speciale) nei propri territori, idonei a costituire la rete ecologica “Rete Natura 2000" sulla base delle Direttive 79/409/ CEE e 2009/147/ CE, «Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici» e n. 92/43/ CEE «Habitat - Conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche» per la tutela delle specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II;

premesso che alle suddette direttive comunitarie è stata data attuazione in Italia con il DPR 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», successivamente modificato dal DPR 12 Marzo 2003, n. 120;

premesso che l'attività estrattiva del marmo presente nel Bacino geologico e territoriale di Custonaci è autorizzata dalla Regione Siciliana ai sensi della L.R. 127/80;

premesso che l’individuazione dei siti della «Rete Natura 2000» è attribuita alla competenza delle Regioni così come previsto della Direttiva Habitat e come recepito dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003;

premesso che come si evince dalla risposta fornita dalla Commissione Europea (n. IT E-003729/2016) ad una interrogazione: «Le direttive 2009/147/CE ("direttiva uccelli") e 92/43/CEE ("direttiva habitat") non vietano né l'attività estrattiva in cava, né altri progetti di sviluppo nei siti Natura 2000» e che «a norma dell'articolo 16 della direttiva habitat, gli Stati membri possono concedere deroghe specifiche alle disposizioni sulla protezione delle specie in determinate circostanze e a determinate condizioni»;

premesso che è opinione di diverse associazioni di categoria del settore marmifero e di organizzazioni sindacali che operano nello stesso comparto che nella scelta dei siti SIC e ZPS, la Regione Sicilia non abbia posto la dovuta attenzione al comma 3 dell’art. 1 del D.R.P. 8/9/1997 n.357 - Testo aggiornato 12/03/2003 n.120 - che così recita: «Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali»;

premesso che alcune Regioni d'Italia hanno proposto variazioni dei propri siti già individuati e classificati zone S.I.C. e Z.P.S:

la Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale n. 1868 del 16 novembre 2009,

la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 14-3992 dell’11 giugno 2012.

la Regione Emilia-Romagna con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 2 luglio 2012;

premesso che il territorio di Custonaci è, per estensione, il primo bacino marmifero della Sicilia, secondo in Italia ed in Europa, con un fatturato medio/annuo di oltre 90 milioni di euro (una parte consistente riguarda le esportazioni verso il Medio Oriente) e l’impiego diretto di oltre 2.000 addetti;

premesso che nello stesso territorio di Custonaci, è già delimitata la Riserva naturale orientata del Monte Cofano, dove ricadono zone di interesse comunitario, SIC (ITA010029) e ZPS (ITA010016-ITA010017), istituite a norma delle citate direttive "Habitat" (92/43/CEE) e "Uccelli" (2009/147/CE) e che tali individuazioni sono state frutto di una “perimetrazione frettolosa” e molte delle quali sviluppatisi solo sulle carte topografiche, senza che siano mai stati preceduti ed eseguiti rilievi e ispezioni sui luoghi oggetto di vincolo;

premesso che l'individuazione e la delimitazione di queste aree protette all'interno del bacino marmifero avendone le caratteristiche solo sulla carta e non realmente e concretamente ha creato problematiche e criticità di diversa natura:

sovrapposizione di tutele vincolistiche derivanti da normative diverse (piano cave, vincoli paesaggistici, vincoli ambientali, vincoli urbanistici);

limitazione delle aree di coltivazioni di cava a quelle già autorizzate;

impossibilità di programmazione dell'attività estrattiva futura poiché viene impedita di fatto l’individuazione di nuove aree di estrazione con conseguenti contrazione delle quantità di prodotto da immettere sul mercato e ricadute negative sul piano occupazionale diretto e dell’indotto;

premesso che l'articolo 16 della stessa direttiva "Habitat" afferma che: «(...) gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15 (...) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica»;

per sapere se non ritenga opportuno, sulla base dell’orientamento espresso dalla Commissione Europea (n. IT E-003729/2016) in risposta ad una interrogazione, avviare una procedura di valutazione per attivare nel bacino marmifero di Custonaci le deroghe alle direttive di protezione ambientale relative ai siti Rete Natura 2000 ed in particolare l’art. 16 della direttiva “Habitat” ove si afferma che: «(...) gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15 (...) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica».

per sapere se non ritenga opportuno attivare ogni iniziativa utile per un confronto con gli operatori del settore, e se necessario con il Ministero per l’Ambiente e con la Commissione Europea al fine dell'ottenimento della prevista deroga, puntando sulla specificità del territorio e dell’attività estrattiva che si pratica nel bacino di Custonaci da centinaia di anni e/o avviare con la massima urgenza, così come fatto da altre regioni, i procedimenti, anch'essi previsti, di variazione dei siti che sin dall'origine non avevano affatto le caratteristiche per essere individuate zone Sic e Zps.

L’interrogante chiede risposta scritta e con urgenza.

28 giugno 2016

FIRMATARI

FAZIO

Comunicato stampa

30/06/2016

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