La cassazione conferma la condanna pedi una marsalese per una occupazione abusiva
Già più volte processata per spaccio di droga, adesso la 33enne marsalese Alessia Angileri è stata anche condannata per occupazione abusiva di alloggio popolare. E con la pronuncia della settima sezione della Cassazione la sentenza è ormai definitiva. La Suprema Corte ha, infatti, respinto il ricorso difensivo presentato avverso la sentenza emessa lo scorso 30 ottobre dalla Corte d’appello di Palermo.
“Il giudice di merito – si legge nella sentenza della Cassazione - ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa».
Considerato, inoltre, che il suddetto motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non è ravvisabile alcuna violazione di legge, né inversione dell'onere della prova nel mancato riconoscimento della causa di giustificazione, atteso che il giudice di appello, da un lato, ha correttamente ritenuto inesistenti i presupposti applicativi della scriminante invocata e, dall'altro, ha affermato come l'odierna ricorrente non abbia fornito alcun elemento a sostegno della impraticabilità di soluzioni alternative rispetto all'abusiva occupazione dell'immobile; osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
131-bis cod. pen. è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione della perdurante condotta lesiva del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice”.
Nel dichiarare “inammissibile” il ricorso, la Cassazione ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Per quanto riguarda, invece, lo spaccio di droga, l’ultima indagine in cui Alessia Angileri è rimasta coinvolta è quella sfociata, il 17 febbraio 2023, nell’operazione dei carabinieri “Virgilio” (dal nome della strada di Sappusi dove fu individuato un centro di spaccio).