Tribunale di Marsala: non sussiste la calunnia, prosciolta 37enne di Castelvetrano
Si chiude con una sentenza di non luogo a procedere il complesso capitolo giudiziario che vedeva contrapposti due cittadini di Castelvetrano, legati in passato da una relazione sentimentale e dall'appartenenza alla comunità dei Testimoni di Geova.
Il GUP del Tribunale di Marsala, Dott. Giancarlo Caruso, ha stabilito che il fatto non sussiste , scagionando C.M., 37 anni, dall’accusa di calunnia mossa nei suoi confronti dall'ex compagno, S.F., il quale si era costituito parte civile chiedendo un risarcimento danni di 25 mila euro.
La vicenda affonda le radici nel novembre del 2022, quando la donna presentò una denuncia per atti persecutori. Secondo la ricostruzione allora fornita, dopo la fine del loro legame avvenuta nel 2020, l'uomo – a seguito di un incontro fortuito avvenuto nell’estate del 2022 - avrebbe ripreso a tempestarla di messaggi, fiori e biglietti sul parabrezza, arrivando a contattare il nuovo partner della donna e costringendola a modificare radicalmente le proprie abitudini. Quella prima tranche giudiziaria si era conclusa con il proscioglimento di S.F.: il giudice aveva derubricato le condotte dell'uomo a maldestri tentativi di riallacciare il rapporto, ritenendoli privi di rilevanza penale.
Ancor prima di quella sentenza, tuttavia, S.F. aveva reagito denunciando l'ex compagna per calunnia. L'accusa — che nel corso dell’udienza preliminare era rappresentata dal P.M. Paolo Bianchi, aveva insistito per il rinvio a giudizio — accoglieva la ricostruzione effettuata da S.F., il quale sosteneva che C.M. avesse mentito nella sua querela, non essendovi alcuna prova che la stessa avesse cambiato le proprie abitudini di vita a seguito del corteggiamento ricevuto dall’ex compagno, né che la stessa avesse vissuto – la detta situazione – con uno stato ansioso che, peraltro, appariva incompatibile con alcune testimonianze raccolte tra i membri della congregazione religiosa, che l'avevano descritta come serena nelle sue uscite pubbliche.
Durante il corso dell'udienza preliminare, la difesa di C.M., rappresentata dall'avvocato Ignazio Cardinale, ha però ribaltato il quadro accusatorio. Il legale ha prodotto documenti inediti, tra cui i contratti di attivazione di una nuova utenza telefonica, di un nuovo indirizzo e-mail e le prove dell'acquisto di un nuovo smartphone, atti a dimostrare che la donna non aveva dichiarato il falso all’epoca in cui aveva sporto querela contro l’ex compagno. Decisiva è stata anche la produzione di numerosi messaggi scambiati tra i due, che ha restituito il contesto di una donna pressata contro la propria volontà.
Un elemento centrale della vicenda è stato rappresentato anche dal rigido codice di condotta della comunità dei Testimoni di Geova. Entrambi erano stati disassociati a causa dei precedenti matrimoni e la 37enne, desiderosa di essere riammessa nella congregazione, aveva interrotto ogni rapporto con S.F. proprio per non compromettere il suo percorso spirituale. La difesa ha evidenziato come l'insistenza dell'uomo non fosse solo una questione sentimentale, ma rappresentasse per la donna una reale minaccia alla propria vita sociale e religiosa, giustificando così il profondo stato d'ansia vissuto.
Nonostante l'opposizione della parte civile assistita dall'avvocato Cristina Sciuto, il giudice Caruso ha accolto le tesi della difesa, ponendo fine al procedimento e confermando che la denuncia della donna, sebbene non avesse portato alla condanna dell'ex per stalking, non era stata frutto di una voluta menzogna, ma la cronaca di un malessere reale e documentato.
Rosalba Pipitone
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