Le novità in materia di circolazione dei monopattini elettrici

Giuliano Panierino, comandante di Polizia Municipale, descrive quanto previsto dalla nuova legge 15/2022

Redazione Prima Pagina Marsala
Redazione Prima Pagina Marsala
02 Agosto 2022 06:37
 Le novità in materia di circolazione dei monopattini elettrici

In questi mesi ci siamo occupati più volte della questione relativa all'utilizzo dei monopattini ed interrogato circa delle normative che ne regolamentassero il loro utilizzo. Riceviamo e pubblichiamo un articolo di Giuliano Panierino, comandante del Corpo di Polizia Municipale di Campobello di Mazara, il quale descrive le novità normative in materia di circolazione dei monopattini a prevalente propulsione elettrica (MPPE)(Decreto Legge n. 228/2021, convertito con legge n. 15/2022) che si possono riassumere: Niente posti a sedere sul monopattino; Motore elettrico di potenza non superiore a 0,50 kW; Presenza di segnalatore acustico e regolatore di velocità; Marcatura CE; Segnalatori luminosi di svolta (dal 30 settembre 2022); Segnalatore luminoso di stop (dal 30 settembre 2022); Luce bianca/gialla anteriore e luce rossa posteriore di sera/notte e in condizioni di scarsa visibilità; Obbligo di giubbotto o bretelle retroriflettenti di sera/notte; Età minima per guidarli: 14 anni; Obbligo di casco omologato per i minorenni; Divieto di trasportare persone oggetti o animali; Divieto di circolazione e sosta sui marciapiedi; Divieto di circolazione fuori dai centri abitati; Velocità massima 20 km/h; Velocità massima nelle aree pedonali (se la circolazione è permessa): 6 km/h

"La larga diffusione, tra gli utenti della strada e non solo, dei monopattini a prevalente propulsione elettrica (per semplicità, di seguito monopattini elettrici) -scrive il comandante Panierino- ha comportato, di riflesso, l’emanazione da parte del legislatore di una serie di norme più stringenti riguardo alla circolazione utilizzando tale tipo di “veicolo”, che si pone in cima alle preferenze degli italiani, in quella particolare “classifica” ove sono inseriti mezzi di trasporto alternativi come, oltre ai monopattini elettrici, overboard, segway e monowheel.Il monopattino elettrico è il preferito grazie alla sua comodità e facilità d’uso e l’enorme numero di tali mezzi presenti sulle nostre strade, sia di proprietà di privati che da noleggiare, ha comportato la necessità di una chiara regolamentazione, anche per cerare di incrementare la sicurezza durante la loro circolazione.

Le principali novità normative sono state introdotte a fine 2021, con il Decreto Legge n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 156/2021, novità normative che sono state ulteriormente modificate con il Decreto Legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022, in vigore dal 1° marzo 2022. Tutte queste novità normative, in particolar modo, intervengono sulla Legge n. 160/2019, legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 75 a 75-vicies ter).

Ma vediamo, in dettaglio, quali sono queste novità normative:CARATTERISTICHE TECNICHE. I monopattini elettrici debbono avere le seguenti caratteristiche: caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;non devono essere presenti posti a sedere;il motore elettrico deve essere di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;il monopattino deve essere dotato di segnalatore acustico e di regolatore di velocità configurabile in funzione dei nuovi limiti di velocità di cui al comma 75-quaterdecies della legge sopra citata;il monopattino deve essere dotato della marcatura “CE”, prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;a partire dal 30 settembre 2022, deve essere dotato di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote (per i monopattini elettrici già in circolazione prima del 30 settembre 2022, è fatto obbligo di adeguarsi a tale disposizione entro il 1° gennaio 2024).È vietata la circolazione ai monopattini a motore elettrico con requisiti diversi da quelli sopraindicati ovvero in assenza di tutti i medesimi requisiti.

SERVIZI DI NOLEGGIO. I servizi di noleggio di monopattini elettrici, anche in modalità c.d. free-floating (ovvero a flusso libero, modalità in cui i veicoli non sono posizionati in apposite stazioni, ma dislocati liberamente sul territorio, senza creare ostacolo al traffico, ai pedoni e senza ledere il decoro urbano), possono essere attivati esclusivamente con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale dovranno essere previsti: il numero delle licenze attivabili; il numero massimo dei dispositivi in circolazione; l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio; le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

EQUIPARAZIONE AI VELOCIPEDI. Con il comma 75-quinquies della Legge n. 162/2019, i monopattini elettrici sono stati equiparati ai velocipedi, per quanto non previsto, in maniera speciale, dai commi da 75 a 75-vicies ter della stessa legge.

CIRCOLAZIONE CON SCARSA VISIBILITÀ. Tale fattispecie riguarda la circolazione in circostanze particolari: da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini elettrici possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti; i monopattini elettrici, inoltre, devono essere dotati, posteriormente, di catadiottri rossi. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino elettrico deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 162, comma 4-ter, Codice della Strada).

ETÀ DEL CONDUCENTE. I monopattini elettrici possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

USO DEL CASCO. I conducenti di età inferiore ai diciotto anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI E COSE. Alla guida di monopattini elettrici, è vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

CIRCOLAZIONE SUI MARCIAPIEDI. È esplicitamente vietata la circolazione dei monopattini elettrici sui marciapiedi, ove, comunque, è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei suddetti monopattini. È altresì vietato circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile, come definite nell’art. 3 del Codice della Strada.

CONDUZIONE DEL MONOPATTINO. Come per la conduzione dei velocipedi, di cui all’articolo 182, Codice della strada, i conducenti dei monopattini elettrici devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi ancora privi indicatori di direzione.

CIRCOLAZIONE STRADALE. L’attuale normativa prevede, per i monopattini elettrici, la possibilità di circolare: nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali (salvo diverso divieto), sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi; fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.

LIMITI DI VELOCITÀ. I monopattini elettrici non possono superare i seguenti limiti di velocità:6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;20 Km/h in tutti gli altri casi di circolazione.

SOSTA SUI MARCIAPIEDI. Per i monopattini elettrici è vietata la sosta sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai Comuni. I Comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del Comune.

SPAZI DI SOSTA DEDICATI. Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

LOCALIZZAZIONE DEL MONOPATTINO. Gli operatori di noleggio di monopattini, al fine di scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l’obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.

CAMPAGNE INFORMATIVE. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i Comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull’uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a coadiuvare il rispetto delle regole.

PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ. Nel caso di accertamento della violazione in materia di sosta vietata dei monopattini elettrici, si applica la disposizione dell’articolo 196, Codice della strada, e tutte le disposizioni del titolo VI dello stesso codice, alle quali si rimanda.

SANZIONI AMMINISTRATIVE. La violazione delle disposizioni relative a circolazione con scarsa visibilità, età del conducente, uso del casco, trasporto di persone, animali e cose, circolazione sui marciapiedi, conduzione del monopattino, circolazione stradale in genere e limiti di velocità, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 50,00 a €uro 250,00;chiunque circola con un monopattino elettrico avente caratteristiche e requisiti diversi da quelli sopra indicati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 a €uro 400,00;nei casi di violazione del divieto di sosta sul marciapiede, si applica la sanzione di cui all’articolo 158, comma 5, del Codice della strada, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli: da €uro 41,00 a €uro 168,00.

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE. La circolazione dei monopattini elettrici con caratteristiche o requisiti diversi da quelli sopra indicati, comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del Codice della strada: l’agente accertatore dovrà applicare, immediatamente, la misura cautelare del sequestro amministrativo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 213, Codice della strada.

COPERTURA ASSICURATIVA. Per i monopattini elettrici non è ancora obbligatorio stipulare un contratto che preveda la copertura assicurativa per la responsabilità civile, ai sensi dell’art. 193, Codice della strada. Nella normativa è previsto che, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili avvii, in collaborazione con il Ministero dell’Interno e con il Ministero dello Sviluppo Economico, apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile contro i danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini elettrici.

Il rispetto delle suddette regole rende più sicura la circolazione stradale".

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