Ordinanza: divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o di allumi

La violazione della presente Ordinanza è soggetta a sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Redazione Prima Pagina Marsala
Redazione Prima Pagina Marsala
24 Luglio 2021 12:57
Ordinanza: divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o di allumi

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O DI ALLUMINIO

PREMESSO CHE:

‒ Il Decreto – Legge 20 Febbraio 2017 n°14, come convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n° 48, recante ” disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;

‒ L' Art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 ( testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali), nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell' ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

‒ L' art. 31 del D.L. 6 Dicembre 2011 n° 201, recante “ disposizioni per la crescita, l' equità ed il consolidamento dei conti pubblici “ convertito con modificazioni nella Legge 22 Dicembre 2011 n° 214, nell'ambito della disciplina dell' Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera di prestazione di servizi, disponendo che le attività degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orario di apertura e chiusura, senza l' obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, ha di fatto liberalizzato gli orari delle attività, ribadendo tuttavia ala comma 2, come principio generale dell' ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori , dell' ambiente, ivi incluso l' ambiente urbano e dei beni culturali;

‒ La direttiva 2006/123/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (direttiva Bolkestain) riconosce, quali limiti all' accesso alle attività di servizio ed al loro esercizio, i “ motivi d' interesse generale” , riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali “ l' ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l' incolumità pubblica, la tutela dell' ambiente, incluso l' ambiente urbano, il mantenimento dell' ordine sociale, la sicurezza stradale” , riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

‒ L' art. 41, comma2, della Costituzione Italiana sancisce la possibilità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica e privata;

‒ La Corte Costituzionale, con sentenza n°152 del 26 Aprile 2010, ha dichiarato- rigettando la censura di violazione dell' art. 41 della Costituzione – che “ questa Corte ha costantemente negato che sia configurabile una lesione della libertà d' iniziativa economica allorchè l' apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all' utilità sociale”;

CONSIDERATO CHE:

‒ I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, hanno sancito la decadenza dei limiti precedentemente imposti agli spostamenti interpersonali, alle attività commerciali e di ristorazione, soprattutto all'aperto, dando così impulso a fenomeni diffusi di aggregazione sociale e alla immediata intensificazione delle attività di vendita e somministrazione di bevande anche alcoliche, per effetto della rimozione delle restrizioni già vigenti nelle fasi più critiche dell'emergenza epidemiologica;

‒ Sono stati già segnalati o rilevati diversi episodi riconducibili alla cosiddetta “ malamovida “ , lesivi del decoro, della tranquillità e della sicurezza pubblica, come accoltellamenti, risse, schiamazzi, disturbo della quiete, atti osceni, con pregiudizio per la gestione e la libera fruizione degli spazi pubblici;

‒ Il territorio cittadino è alquanto vasto e articolato in numerose contrade e quartieri, in cui hanno sede esercizi di somministrazione e lidi balneari frequentati da migliaia di persone, soprattutto giovani, che si aggregano in un clima di accentuata vitalità sociale;

RILEVATO CHE:

‒ Gli episodi di malamovida sopracitati scaturiscono da comportamenti lesivi delle norme giuridiche che regolano la civile convivenza e la coesione sociale; detti comportamenti sono qualificabili come come condotte incontrollate che sfuggono all'azione dei freni inibitori e infrangono anche le norme morali di correttezza sulle quali si basa l'ordinata coesione sociale;

‒ Il consumo di bevande alcoliche alimenta ed accresce significativamente le condotte di cui al punto precedente, rendendole più incontrollate ed aggressive, con le negative implicazioni sul piano del decoro dei luoghi, della sicurezza delle persone e della gestione degli spazi pubblici;

CONSIDERATO CHE, nonostante la temporanea revoca delle restrizioni personali e sociali precedentemente imposte dalla legislazione sanitaria, l'emergenza epidemiologica Covid 19 non è ancora cessata ;

RITENUTO CHE:

‒ Occorra bilanciare e contemperare gli interessi meritevoli di tutela, tra essi in conflitto, da un lato quelli degli operatori commerciali e dei loro utenti, i quali rivendicano il diritto di aggregazione sociale e l'esercizio delle attività di vendita/somministrazione di alimenti e bevande, dall'altro l'intesse pubblico di tutela del decoro, della salute, dell'ambiente, della tranquillità e della vivibilità urbana:

‒ Sia pertanto necessario adottare l'odierno provvedimento contingibile ed urgente, il quale tende ad arginare le possibili e concrete situazioni di rischio sopra descritte e a prevenire e contrastare tutte quelle condotte che costituiscono pregiudizio per il decoro, della salute, dell'ambiente, della tranquillità e della vivibilità urbana;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 241/90, il presente provvedimento costituisce attività della P.A. diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, sicchè non trovano applicazione gli articoli 7 e seguenti della medesima legge;

RITENUTO che il presente provvedimento debba avere efficacia in tutto il territorio comunale, onde evitare movimenti veicolari finalizzati ad eludere le zone sottoposte a restrizioni;

RAVVISATA la necessità e urgenza del presente provvedimento.

VISTI:

la legge 18 Aprile 2017, n° 46 di conversione del Decreto – Legge 20 Febbraio 2017 , n° 14;

l'art 50, comma 5, del D.Lgs 18 Agosto n° 267 come novellato dall'art 8 del D.L. 14/2017 convertito nella legge 48/2017;

l'art 54 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267;

il D.M. 5 Agosto 2008;

la Legge 447/95 ( in particolare gli articoli 2 e 9 );

la Legge 125/2001 “ legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati “;

l'art 6 del D.L. 3 Agosto 2007 n° 117 convertito nella Legge 2 Ottobre 2007 n° 160, come modificato dall'art 54 della Legge 29 luglio 2010, n° 120;

la Legge 287/1991 e ss.mm.ii;

il D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii;

la L.R. 28 del 22/12/1999;

la L.R. 18/1995 e ss.mm.ii;

la L.R. N° 8/1996 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs 147/2012 e ss.mm.ii;

il D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ii.;

i D.P.C.M. in materia di Covid 19;

PQM

ORDINA

Con effetto immediato e fino al 30/09/2021, dalle ore 20.00 di ogni giorno fino alle ore 08.00 del successivo, in tutto il territorio comunale, quanto segue:

1)E' vietata la vendita e la somministrazione – siano in forma fissa che itinerante - nonchè la detenzione e il consumo in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche contenute in bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro o in metallo. Il divieto non si applica dentro i locali degli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione (bar e ristoranti) e dentro gli spazi pubblici da essi legittimamente occupati.

Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti:

1) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;

2) circoli privati;

3) attività artigianali;

4) attività di commercio;

5) distributori automatici;

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza al Sig Prefetto di Trapani, al Sig Questore di Trapani, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, ai Comandanti della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza e dell'ufficio Circondariale Marittimo di Marsala.

AVVERTE

La violazione della presente Ordinanza è soggetta alla sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del D.Lgs 267/2000, come integrate con Deliberazione di Giunta Municipale n° 219/ del 18 ottobre 2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Regionale entro giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120.

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