L'entrata in vigore della Legge 6 giugno 2025, n. 82 — popolarmente nota come legge Brambilla — ha ridefinito profondamente il quadro normativo italiano in materia di protezione animale, introducendo la riforma più rilevante dai tempi della legge 189/2004. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e operativa dal 1° luglio dello scorso anno, la normativa interviene in modo incisivo sul Codice penale e di procedura penale per innalzare il livello di sicurezza e rispetto verso gli esseri viventi.
Il superamento del "sentimento umano" e il riconoscimento della senzienza: il pilastro fondamentale della riforma risiede nella modifica del Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale, la cui rubrica è stata ufficialmente cambiata da "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" a "Dei delitti contro gli animali". Questo cambiamento non è puramente formale: l'ordinamento giuridico abbandona la protezione indiretta basata unicamente sul turbamento emotivo dell'uomo, elevando l'animale a soggetto di tutela diretta in quanto essere senziente.
Inasprimento delle sanzioni per i reati gravi, la nuova legge adotta una linea di fermezza contro i reati di violenza e sfruttamento, prevedendo sanzioni detentive e pecuniarie notevolmente più pesanti:
Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.): la reclusione minima sale a sei mesi e quella massima arriva fino a tre anni, accompagnata da sanzioni pecuniarie che variano dai 5.000 ai 30.000 euro, estendendosi fino a quattro anni in presenza di sevizie.
Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.): la pena detentiva, fissata tra i sei mesi e i due anni, si unisce a multe comprese tra 5.000 e 30.000 euro.
Spettacoli e combattimenti (artt. 544-quater e 544-quinquies c.p.): vengono inasprite le pene per chi organizza, dirige o promuove manifestazioni vietate o combattimenti clandestini, estendendo le responsabilità a chiunque vi partecipi a qualsiasi titolo.
Un aspetto centrale della riforma è l'introduzione dell'articolo 544-septies del Codice penale, che prevede un aumento della pena fino a un terzo quando i delitti contro gli animali sono commessi in presenza di minori, nei confronti di una pluralità di esemplari, oppure quando le relative immagini o video vengono diffusi tramite strumenti informatici o telematici.
La normativa interviene anche sul fronte operativo e amministrativo, introducendo il divieto su tutto il territorio nazionale di tenere i cani alla catena — salvo specifiche eccezioni legate a comprovate ragioni sanitarie o di sicurezza — e sanzioni mirate per contrastare il randagismo. Inoltre, la legge inserisce i delitti contro gli animali all'interno del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), chiamando direttamente in causa le società in caso di illeciti commessi nel loro ambito.