Sottrazione fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, la difesa chiede l'assoluzione degli imputati

In aula le arringhe dei legali e le dichiarazioni spontanee della moglie: "Ero in buona fede"

Redazione Prima Pagina Marsala
Redazione Prima Pagina Marsala
02 Luglio 2026 09:24
Sottrazione fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, la difesa chiede l'assoluzione degli imputati

Si avvia verso le battute finali il processo dinanzi al Tribunale di Marsala che vede imputati Girolamo Grande, Di Stefano Giuseppa e Grande Martino, per gravissimi reati di natura economico-finanziaria, tra cui sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, riciclaggio e autoriciclaggio. Nell'aula Borsellino del Tribunale di Marsala, davanti al Collegio presieduto dal Presidente Vito Marcello Saladino, con i giudici a latere Francesco Paolo Pizzo e Giuseppina Montericcio, la difesa degli imputati ha articolato l'arringa tesa a smontare l'impianto accusatorio, a pochi giorni di distanza dalle severe richieste di condanna avanzate dal Pubblico Ministero Paolo Bianchi.

Il P.M. aveva così concluso la requisitoria avanzando le seguenti richieste: anni 9 e mesi 3 di reclusione, ed euro 50mila di multa per il castelvetranese Grande Girolamo; anni 6 e mesi 2 di reclusione, ed euro 35mila di multa per Di Stefano Giuseppa e Grande Martino.

Nella ricostruzione della Procura, le svariate operazioni societarie e i trasferimenti patrimoniali emersi nell'indagine andrebbero letti secondo un disegno unitario, una strategia orchestrata in due fasi, una a partire dal 2015 e l'altra dal 2019-2020 per spogliare le aziende di consistenza giuridica ed economica e sottrarle alla reale titolarità.

Di segno diametralmente opposto l'intervento del collegio difensivo nell'udienza di ieri, 1 luglio. Gli avvocati hanno ribattuto che la complessità della vicenda, pur evidente e indiscutibile, non può e non deve essere automaticamente trasformata in una prova di responsabilità penale. Secondo la difesa, la natura delle operazioni contestate è assolutamente lecita, si tratterebbe di investimenti e passaggi documentali regolarmente registrati, con atti notarili pubblici e procure commerciali formalizzate alla luce del sole, compresi gli investimenti e i trasferimenti legati a una sede a Roma.

I legali hanno analizzato i singoli indici valorizzati dall'accusa, come l'assenza di una contabilità ordinaria per alcune società o la presenza di strutture operative minime composte da pochi familiari. Per la difesa, questi elementi possono al massimo giustificare un approfondimento investigativo o una verifica tributaria, ma non costituiscono affatto la prova di un reato penale, poiché la natura fittizia o fraudolenta delle operazioni deve essere dimostrata con elementi precisi e non con presunzioni. Anche la procura rilasciata a suo tempo da un soggetto estero (indicato negli atti come John), considerata dal PM una prova del ruolo di "dominus" occulto di Grande, dimostrerebbe semplicemente l'autorizzazione ad agire in nome e per conto della società, senza attestare alcuna reale e illecita titolarità esclusiva dell'intera operazione.

Uno dei focus dell'arringa ha riguardato i forti margini di incertezza emersi durante l'istruttoria dibattimentale, in particolare a seguito degli accertamenti disposti dal Tribunale (ai sensi dell'articolo 507 del codice di procedura penale) e della deposizione di un luogotenente. Tali verifiche hanno evidenziato una grandissima difficoltà nel ricostruire con esattezza l'origine del debito e la reale esigibilità dei crediti, rendendo impossibile stabilire se le operazioni abbiano effettivamente pregiudicato la riscossione da parte dell'Erario in base ai parametri del decreto legislativo 74 del 2000.

Forte divergenza è emersa anche sul piano tecnico tra le conclusioni del consulente del Pubblico Ministero e quelle del consulente della difesa. Sul reato di omessa dichiarazione, per esempio, l'accusa ha ipotizzato la produzione di reddito partendo dalla semplice assenza di contabilità e dal valore patrimoniale elevato di alcuni beni immobili. Il consulente della difesa ha invece contestato questo automatismo, facendo notare che la mancanza di documentazione non rende un'operazione fittizia, ma semmai più complessa da ricostruire, e che gli immobili in questione erano beni merce che non hanno prodotto un effettivo reddito imponibile. La difesa ha inoltre contestato le valutazioni astratte degli immobili basate su valori medi, senza considerare le reali e specifiche caratteristiche strutturali dei cespiti.

I difensori hanno quindi depositato una corposa memoria tecnica redatta da professionisti qualificati per supportare le proprie tesi. Nel processo, ha ricordato il collegio difensivo, l'esistenza di due ricostruzioni diverse e di conclusioni scientifiche contrastanti sui medesimi documenti genera un margine di dubbio insuperabile che deve necessariamente operare a favore dell'imputato (in dubio pro reo). Venendo meno la prova delle contestazioni principali sui reati tributari e sulla natura fraudolenta delle condotte, cadono simmetricamente, a parer dei legali difensori anche le imputazioni accessorie di riciclaggio e autoriciclaggio, che presuppongono la certezza del delitto originario.

Il  collegio difensivo ha concluso con la richiesta di assoluzione per Girolamo Grande da tutti i capi d'imputazione perchè il fatto non sussiste e non costituisce reato. Gli imputati sono stati assistiti dai legali difensori avv. Tancredi Bongiorno, Girolamo Signorello e Paolo Paladino.

Durante il corso dell'udienza hanno reso dichiarazioni spontanee Di Stefano Giuseppa e Grande Martino -rispettivamente moglie e fratello del principale imputato Grande Girolamo- mettendo in luce la loro estraneità ai fatti contestati dalla Procura. In particolare, Di Stefano, parlando in aula della propria buona fede, della propria ignoranza in materia finanziaria e della profonda fiducia riposta nel coniuge, ha respinto fermamente le accuse sottolineando di non aver mai compreso i risvolti tecnici di operazioni per lei incomprensibili.

La donna ha spiegato di essere estranea al mondo degli affari, di aver dedicato la sua intera vita alla famiglia e al ruolo di madre dei suoi quattro figli, fidandosi ciecamente dell'uomo che amava e con cui ha condiviso l'esistenza, senza mai immaginare che le richieste del marito potessero esporla a simili conseguenze penali. Ribadendo con forza di non aver mai gestito alcuna società e di non aver mai conosciuto i soggetti coinvolti, l'imputata ha concluso dichiarando al giudice di non aver mai commesso alcuna azione illecita consapevolmente.

La lettura del dispositivo di sentenza è prevista per il prossimo mese di settembre.

La requisitoria del P.M. e la rappresentazione dei fatti:

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