Con una sentenza depositata oggi 22 giugno 2020 dalla prima sezione del TAR Sicilia – Palermo è stato accolto il ricorso proposto dall’avv. Valentina Blunda contro la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani e nei confronti del Comune di Castelvetrano per l’annullamento della declaratoria di non pronunciarsi in merito all’istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria relativa ad un immobile abusivo ubicato in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa, sito nella Frazione di Triscina di Selinunte.
Sull’immobile, acquistato dalla ricorrente ad un’asta fallimentare innanzi il Tribunale di Marsala era pendente un procedimento al fine di ottenere la concessione in sanatoria sulla scorta della L. 326 del 2003 come recepita in Sicilia, avviato dall’originario proprietario poi fallito e condannato in sede penale per abusivismo edilizio con pena accessoria consistente nella demolizione del manufatto abusivo. Nel 2016, dopo 12 anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna a carico dell’originario autore dell’abuso, non tenendo conto dell’istanza di sanatoria, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo, emetteva un secondo ordine di demolizione a carico della nuova proprietaria ritenendo prevalente l’esecuzione della sentenza penale rispetto all’avviato procedimento amministrativo finalizzato alla sanatoria.
Intanto, la ricorrente, ottenuta da parte del Comune la certificazione dell’ammissibilità urbanistica al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, rivolgeva alla Soprintendenza istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria su cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, anche in ragione dell’orientamento manifestato sulla questione dal Giudice Penale, emetteva la “declaratoria di non pronunciarsi” impugnata. Nel ricorso, il legale ha censurato la violazione della legge della Regione Siciliana n.
17 del 2004, nonché delle norme sul procedimento amministrativo per tutta una serie di irregolarità riscontrate nell’istruttoria procedimentale espletata dalla Soprintendenza. Nodo cruciale della controversia è, però, l’applicabilità in Sicilia del “terzo condono Berlusconi” (l. 326/2003) alle condizioni previste dagli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 come recepita e modificata in Sicilia dall’art 23 della L.R. n. 37 del 1985 sugli immobili ubicati in zone soggette a vincolo di inedificabilità relativa, oggi confermata dal TAR Sicilia - Palermo.
«La sentenza conferma l’orientamento manifestato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in epoca antecedente rispetto alle pronunce del Giudice Penale il quale ha ritenuto che il “terzo condono” operi nel senso di non consentire la sanabilità delle opere realizzate in aree sottoposte a vincoli assoluti di inedificabilità, CONSENTENDOLA PERÒ SULLE OPERE REALIZZATE IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ RELATIVA» ha chiarito l’avvocato Blunda, che ha espresso altresì soddisfazione per «una pronuncia che scrive una pagina di giustizia in relazione alla tutela dei cittadini interessati da questo tipo di procedimenti, indicando una via per tentare di porre fine alla demagogia giudiziaria che da troppi anni ha la meglio sulle storie processuali e personali dei singoli».
La questione rimane in parte aperta in attesa della prossima pronuncia della Corte d’Appello di Palermo.